Art. 728 c.p.p. — Immunita' temporanea della persona citata
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Art. 728. Immunita' temporanea della persona citata
1. Nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorita' giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non puo' essere sottoposta a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza ne' assoggettata ad altre misure restrittive della liberta' personale per fatti anteriori alla notifica della citazione, salvo che:
a) il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilita', non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria;
b) avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno. [modificato]
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