In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 726-bis c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 726-bis.

(Notifica diretta all'interessato). [modificato] 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

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Avv. Federico Papa
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