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Art. 713 c.p.p. — Misure di sicurezza applicate all'estradato

Testo dell'articolo

Art. 713. Misure di sicurezza applicate all'estradato

1. Le misure di sicurezza applicate al prosciolto o al condannato nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosita' sociale.

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Avv. Federico Papa
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