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Art. 702 c.p.p. — Intervento dello stato richiedente

Testo dell'articolo

Art. 702. Intervento dello stato richiedente

1. A condizione di reciprocita', lo stato richiedente ha la facolta' di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorita' giudiziaria italiana.

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Avv. Federico Papa
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