In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 696-sexies c.p.p. — Poteri del Ministro della giustizia

Testo dell'articolo

Art. 696-sexies. Poteri del Ministro della giustizia

1. Il Ministro della giustizia, nei casi e nei modi previsti dalla legge, garantisce l'osservanza delle condizioni eventualmente poste in casi particolari dall'autorita' giudiziaria dello Stato membro per dare esecuzione alle decisioni giudiziarie di cui e' stato chiesto il riconoscimento, sempre che tali condizioni non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

2. Il Ministro della giustizia verifica l'osservanza delle condizioni poste dall'autorita' giudiziaria italiana per l'esecuzione delle decisioni e dei provvedimenti nel territorio di altro Stato membro. [modificato]

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 696-sexies c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale