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Art. 696-novies c.p.p. — Impugnazioni

Testo dell'articolo

Art. 696-novies. Impugnazioni

1. Le decisioni sul riconoscimento e l'esecuzione di un provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria di altro Stato membro sono impugnabili nei casi e con i mezzi previsti dalla legge.

2. Avverso le sentenze e i provvedimenti sulla liberta' personale e' ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge.

3. Non e' ammessa l'impugnazione per motivi di merito, salvo quanto previsto dall'articolo 696-quinquies.

4. L'impugnazione non ha effetto sospensivo, salvo che sia diversamente previsto. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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