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Art. 680 c.p.p. — Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

Testo dell'articolo

Art. 680. Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza

1. Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza e la dichiarazione di abitualita' o professionalita' nel reato o di tendenza a delinquere, possono proporre appello al tribunale di sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579 commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna, o di proscioglimento [modificato] concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni, ma l'appello non ha effetto sospensivo, salvo che il tribunale disponga altrimenti.

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Avv. Federico Papa
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