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Art. 673 c.p.p. — Revoca della sentenza per abolizione del reato

Testo dell'articolo

Art. 673. Revoca della sentenza per abolizione del reato

1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non e' previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

2. Allo stesso modo provvede quando e' stata emessa sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per mancanza di imputabilita'.

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Avv. Federico Papa
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