Art. 66-bis c.p.p. — Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
Testo dell'articolo
Art. 66-bis. Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale. [modificato]
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