Art. 653 c.p.p.
Testo dell'articolo
Art. 653.
Efficacia della sentenza penale . . . [modificato] nel giudizio disciplinare 1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione . . . [modificato] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero [modificato] che l'imputato non lo ha commesso.
1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilita' disciplinare davanti alle pubbliche autorita' quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. [modificato]
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