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Art. 641 c.p.p. — Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto
Testo dell'articolo
Art. 641. Effetti dell'inammissibilita' o del rigetto
1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta o la sentenza che la rigetta non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.
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