Art. 636 c.p.p. — Giudizio di revisione
Testo dell'articolo
Art. 636. Giudizio di revisione
1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601.
2. Si osservano le disposizioni del titolo I e del titolo II del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione.
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Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
