Art. 634 c.p.p. — Declaratoria d'inammissibilita'
Testo dell'articolo
Art. 634. Declaratoria d'inammissibilita'
1. Quando la richiesta e' proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza l'inammissibilita' e puo' condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2. L'ordinanza e' notificata al condannato e a colui che ha proposto la richiesta, i quali possono ricorrere per cassazione. In caso di accoglimento del ricorso, la Corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'[articolo 11](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-11) [modificato] .
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