Art. 629 c.p.p. — Condanne soggette a revisione
Testo dell'articolo
Art. 629. Condanne soggette a revisione
1. E' ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna o delle sentenze emesse ai sensi dell'[articolo 444](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-444), comma 2, [modificato] o dei decreti penali di condanna, divenuti irrevocabili, anche se la pena e' gia' stata eseguita o e' estinta.
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