Art. 62 c.p.p. — Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
Testo dell'articolo
Art. 62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato
1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza.
2. Il divieto si estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall'imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori. [modificato]
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