Art. 607 c.p.p. — Ricorso dell'imputato
Testo dell'articolo
Art. 607. Ricorso dell'imputato
1. L'imputato puo' ricorrere per cassazione contro la sentenza di condanna o di proscioglimento ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere.
2. Puo', inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.
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Note professionali
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