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Art. 593-bis c.p.p. — Appello del pubblico ministero

Testo dell'articolo

Art. 593-bis. Appello del pubblico ministero

1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. [modificato]

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Avv. Federico Papa
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