Art. 593-bis c.p.p. — Appello del pubblico ministero
Testo dell'articolo
Art. 593-bis. Appello del pubblico ministero
1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte d'assise e del tribunale puo' appellare il procuratore della Repubblica presso il tribunale.
2. Il procuratore generale presso la corte d'appello puo' appellare soltanto nei casi di avocazione o qualora il procuratore della Repubblica abbia prestato acquiescenza al provvedimento. [modificato]
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