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Art. 590 c.p.p. — Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
Testo dell'articolo
Art. 590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione
1. Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione e gli atti del procedimento.
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