Art. 588 c.p.p. — Sospensione della esecuzione
Testo dell'articolo
Art. 588. Sospensione della esecuzione
1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato e' sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.
2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di liberta' personale non hanno in alcun caso effetto sospensivo.
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