Art. 578-bis c.p.p. — Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
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Art. 578-bis. Decisione sulla confisca in casi particolari nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione
1. Quando e' stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'[articolo 322-ter](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-322-ter) del codice penale [modificato] , il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilita' dell'imputato.
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