Art. 576 c.p.p. — Impugnazione della parte civile e del querelante
Testo dell'articolo
Art. 576. Impugnazione della parte civile e del querelante
1. La parte civile puo' proporre impugnazione ... [modificato] contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilita' civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. La parte civile puo' altresi [modificato] proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito.
2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.
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