Art. 558-bis c.p.p. — Giudizio immediato
Testo dell'articolo
Art. 558-bis. Giudizio immediato
1. Per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili.
2. Nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede all'udienza predibattimentale prevista dall'articolo 554-bis [modificato]
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Note professionali
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