Art. 553 c.p.p.
Testo dell'articolo
Art. 553.
( Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione predibattimentale [modificato] ) 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento e lo trasmette al giudice , unitamente al fascicolo del pubblico ministero e al [modificato] decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione.
Aggiornamenti
33 La Corte costituzionale, con sentenza 2-15 aprile 1992, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 22/4/1992 n. 17) ha dichiarato la illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo " nella parte in cui prevede che il giudice possa prorogare il termine per le indagini preliminari solo "prima della scadenza" del termine stesso".
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