Art. 547 c.p.p. — Correzione della sentenza
Testo dell'articolo
Art. 547. Correzione della sentenza
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 546 comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o e' incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.
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