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Art. 545 c.p.p. — Pubblicazione della sentenza

Testo dell'articolo

Art. 545. Pubblicazione della sentenza

1. La sentenza e' pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo.

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1, segue quella del dispositivo e puo' essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza.

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Avv. Federico Papa
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