Art. 543 c.p.p. — Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
Testo dell'articolo
Art. 543. Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno
1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell' articolo 186 del codice penale e' ordinata dal giudice su richiesta della parte civile con la stessa sentenza.
2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile, per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.
3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile puo' provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato.
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