Art. 540 c.p.p. — Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
Testo dell'articolo
Art. 540. Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili
1. La condanna alle restituzioniu e al risarcimento del danno e' dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi.
2. La condanna al pagamento della provvisionale e' immediatamente esecutiva.
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