In vigoreNormativaCodice di procedura penale
Art. 537-bis c.p.p. — Indegnita' a succedere
Testo dell'articolo
Art. 537-bis. Indegnita' a succedere
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l'indegnita' dell'imputato a succedere [modificato]
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