Art. 535 c.p.p. — Condanna alle spese
Testo dell'articolo
Art. 535. Condanna alle spese
1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . . [modificato] .
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 [modificato] .
3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.
4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.
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