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Art. 535 c.p.p. — Condanna alle spese

Testo dell'articolo

Art. 535. Condanna alle spese

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali . . . [modificato] .

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69 [modificato] .

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza e' rettificata a norma dell'articolo 130.

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Avv. Federico Papa
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