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Art. 532 c.p.p. — Provvedimenti sulle misure cautelari personali

Testo dell'articolo

Art. 532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali

1. Con la sentenza di proscioglimento, il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali eventualmente disposte.

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna che concede la sospensione condizionale della pena.

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Avv. Federico Papa
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