Art. 527 c.p.p. — Deliberazione collegiale
Testo dell'articolo
Art. 527. Deliberazione collegiale
1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle pene e delle misure di sicurezza nonche' quelle relative alla responsabilita' civile.
2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianita' di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla corte di assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per eta'.
3. Se nella votazione sull'entita' della pena o della misura di sicurezza si manifestano piu' di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravita' si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parita' di voti, prevale la soluzione piu' favorevole all'imputato.
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