Art. 504 c.p.p. — Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
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Art. 504. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni
1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private il presidente decide immediatamente e senza formalita'.
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