Art. 476 c.p.p. — Reati commessi in udienza
Testo dell'articolo
Art. 476. Reati commessi in udienza
1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.
2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.
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