In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 476 c.p.p. — Reati commessi in udienza

Testo dell'articolo

Art. 476. Reati commessi in udienza

1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti.

2. Non e' consentito l'arresto del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 476 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale