Art. 466 c.p.p. — Facolta' dei difensori
Testo dell'articolo
Art. 466. Facolta' dei difensori
1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facolta' di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.
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