Art. 464-sexies c.p.p. — Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
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Art. 464-sexies. Acquisizione di prove durante la sospensione del procedimento con messa alla prova
1. Durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice, con le modalita' stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato. [modificato]
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