Art. 464-novies c.p.p. — Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova
Testo dell'articolo
Art. 464-novies. Divieto di riproposizione della richiesta di messa alla prova
1. Nei casi di cui all'articolo 464-septies, comma 2, ovvero di revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, l'istanza non puo' essere riproposta [modificato]
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