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Art. 462 c.p.p. — Restituzione nel termine per proporre opposizione
Testo dell'articolo
Art. 462. Restituzione nel termine per proporre opposizione
1. L'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma degli articoli 175 e 175-bis [modificato] .
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