Art. 437 c.p.p. — Ricorso per cassazione
Testo dell'articolo
Art. 437. Ricorso per cassazione
1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca il pubblico ministero puo' proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e [modificato] ) .
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