In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 430 c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 430.

(Attivita' integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore). [modificato] 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento, compiere attivita' integrativa di indagine, fatta eccezione degli atti pe ri quali e' prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo.

2. La documentazione relativa all'attivita' indicata nel comma 1 e' immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facolta' delle parti di prenderne visione e di estrarne copia [modificato].

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Avv. Federico Papa
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