Art. 394 c.p.p. — Richiesta della persona offesa
Testo dell'articolo
Art. 394. Richiesta della persona offesa
1. La persona offesa puo' chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.
2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.
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