In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 391-quinquies c.p.p.

Testo dell'articolo

Art. 391-quinquies.

(Potere di segretazione del pubblico ministero). [modificato] 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attivita' di indagine, il pubblico ministero puo', con decreto motivato, vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non puo' avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilita' penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie.

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Avv. Federico Papa
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