In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 389 c.p.p. — Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

Testo dell'articolo

Art. 389. Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato

1. Se risulta evidente che l'arresto o il fermo e' stato eseguito per errore di persona o fuori dei casi previsti dalla legge o se la misura dell'arresto o del fermo e' divenuta inefficace a norma degli articoli 386 comma 7 e 390 comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in liberta'.

2. La liberazione e' altresi' disposta prima dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo e' stato eseguito.

Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 389 c.p.p.

Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.

Inizia la prova gratuita →

7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta

Note professionali

Aggiungi una nota professionale

Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.

Avv. Federico Papa
Avv. Federico Papa·ICAM·Verificato
Come produciamo i contenuti·Approfondimento editoriale