Art. 387 c.p.p. — Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
Testo dell'articolo
Art. 387. Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari
1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia dell'avvenuto arresto o fermo ai familiari dell'arrestato o del fermato o ad altra persona da essi indicata [modificato] .
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