Art. 383 c.p.p. — Facolta' di arresto da parte dei privati
Testo dell'articolo
Art. 383. Facolta' di arresto da parte dei privati
1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona e' autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.
2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.
Attiva per leggere l'analisi dell'Art. 383 c.p.p.
Testo integrale, analisi AI (fatto, massima, esito), citazioni collegate e ricerca semantica disponibili dopo l'attivazione.
Inizia la prova gratuita →7 giorni Professional gratis · Nessuna carta richiesta
Note professionali
Riservato ad avvocati, magistrati e notai con iscrizione verificata.
