In vigoreNormativaCodice di procedura penale

Art. 362 c.p.p. — Assunzione di informazioni

Testo dell'articolo

Art. 362. Assunzione di informazioni

1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone gia' sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 351, comma 1-ter, il pubblico ministero, quando deve assumere informazioni da persone minori, si avvale dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile. Allo stesso modo provvede quando deve assumere sommarie informazioni da una persona offesa, anche maggiorenne, in condizione di particolare vulnerabilita'. In ogni caso assicura che la persona offesa particolarmente vulnerabile, in occasione della richiesta di sommarie informazioni, non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata piu' volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessita' per le indagini.

1-ter. Quando si procede per il delitto previsto dall' articolo 575 del codice penale , nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'[articolo 577-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-577-bis) del codice penale, nella forma tentata, nonche' [modificato] per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, [modificato] 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies , 612-bis e 612-ter [modificato] del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma [modificato] , del medesimo codice, il pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. Il pubblico ministero provvede personalmente all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta, salva la possibilita' di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato. L'audizione non puo' essere delegata quando si procede per il delitto aggravato di cui all'[articolo 612-bis](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-612-bis), quarto comma, del codice penale [modificato] .

1-quater. Alla persona chiamata a rendere informazioni e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

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Avv. Federico Papa
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