Art. 340 c.p.p. — Remissione della querela
Testo dell'articolo
Art. 340. Remissione della querela
1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorita' procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'.
2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.
3. Il curatore speciale previsto dall' articolo 155 comma 4 del codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338.
4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto [modificato]
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