Art. 335-bis c.p.p. — Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
Testo dell'articolo
Art. 335-bis. Limiti all'efficacia dell'iscrizione ai fini civili e amministrativi
1. La mera iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 non puo', da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato e' attribuito. [modificato]
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