Art. 333 c.p.p. — Denuncia da parte di privati
Testo dell'articolo
Art. 333. Denuncia da parte di privati
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio puo' farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia e' obbligatoria.
2. La denuncia e' presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se e' presentata per iscritto, e' sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
3. Delle denunce anonime non puo' essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240.
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