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Art. 330 c.p.p. — Acquisizione delle notizie di reato
Testo dell'articolo
Art. 330. Acquisizione delle notizie di reato
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti.
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