Art. 325 c.p.p. — Ricorso per cassazione
Testo dell'articolo
Art. 325. Ricorso per cassazione
1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione nonche' le associazioni e gli enti di cui all'[articolo 19-quater](/it-IT/fonte/codice-di-procedura-penale/art-19-quater) delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale [modificato] possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.
2. Entro il termine previsto dall'articolo 324 comma 1, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice puo' essere proposto direttamente ricorso per cassazione. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3, 4 e 5)
4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza.
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